Progetto Cassina-Sant'Agata
Abbiamo un futuro in comune
Lo Statuto e il Regolamento parlano chiaro
Come e' possibile che si debba questionare anche sulle regole stabilite?
L'articolo 26 dello Statuto Comunale e l'articolo 64 del Regolamento del Consiglio Comunale normano come devono essere composte le Commissioni consigliari permanenti. La convivenza civile si basa su regole che vanno rispettare anche quando vanno contro la nostra convenienza, bisognerebbe spiegarlo a D'Amico e Patella.

Mi riferisco all’articolo di Marcello Novelli sugli accadimenti di lunedì (23 Aprile 2012 ndr) sera in Consiglio comunale in occasione della sostituzione di un componente delle Commissioni Consiliari permanenti del Bilancio e del Demanio e Patrimonio, dimissionario dal Consiglio Comunale per ragioni di lavoro.

Lo Statuto del Comune di Cassina de’ Pecchi in materia di Commissioni stabilisce:

Articolo 26
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni che si distinguono in:
a) Commissioni consiliari, che possono essere permanenti o a termine, e che svolgono attività di ausilio all’espletamento delle funzioni attribuite al Consiglio comunale.
(…)
Le Commissioni consiliari permanenti sono composte da Consiglieri comunali indicati dai gruppi consiliari secondo un criterio proporzionale. Esprimono pareri consultivi sull’attività di impulso, di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale e della Giunta comunale. Esse provvedono ad eleggere nel proprio ambito il presidente e il segretario.
(…)
6. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche. La loro composizione numerica, la competenza sulle designazioni dei componenti, la durata, i poteri, le modalità del controllo e della garanzia, la segretezza o meno delle sedute e le attribuzioni rispettive sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
(…)

Il Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Cassina de’Pecchi a sua volta stabilisce:

Articolo 64
Commissioni consiliari permanenti
1. Le Commissioni consiliari permanenti restano in carica per la durata del mandato consiliare. Esse sono composte da non più di nove Consiglieri comunali designati dai singoli Gruppi in proporzione alla propria consistenza numerica.
2. I membri della Giunta non possono far parte delle Commissioni consiliari permanenti. Nessuno può far parte di più di tre Commissioni consiliari permanenti.
3. Ai fini della determinazione del numero di membri delle singole Commissioni consiliari permanenti da assegnare a ciascun gruppo consiliare, si divide il numero dei Consiglieri comunali assegnati per il numero dei membri di ogni singola Commissione. Ad ogni Gruppo consiliare viene attribuito il numero di membri risultante dalla divisione tra il numero dei componenti del Gruppo e il quoziente della precedente divisione. Nel caso che in tal modo non siano coperti tutti i posti disponibili, si procede all'attribuzione dei posti restanti ai Gruppi che abbiano i resti maggiori.
4. I Gruppi consiliari debbono provvedere entro quindici giorni alla sostituzione di quei membri delle Commissioni consiliari permanenti, già da essi designati, che venissero per qualsiasi ragione a mancare.
(…)

Il significato delle norme è chiarissimo e tale da non dare adito a dubbi, per cui alla fine in Consiglio Comunale ha deciso correttamente.

Sono però profondamente stupito dal fatto che persone con lunga e profonda esperienza consiliare quali il Sindaco, tredici anni, ed il consigliere di Cittadinanza e Cambiamento, otto anni, i quali più volte nel corso dei loro mandati hanno partecipato a siffatte nomine, abbiano potuto incorrere in un simile errore. Oppure non di errore si tratta?

Luigi Ubertis Bocca, 25 Aprile 2012


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Gigi Ubertis
25 Aprile 2012